Sismabonus ed Ecobonus


Il Sismabonus è un’agevolazione fiscale che consente a privati e società di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una parte delle spese sostenute per interventi di adeguamento sismico. Infatti, per gli interventi di messa in sicurezza statica effettuati tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, è possibile detrarre fino all’ 85% delle spese effettuate per un massimo di 96000 euro.

Gli immobili soggetti al Sismabonus sono di tipo abitativo o destinati ad attività produttive e appartengono a zone a pericolosità sismica 1,2 e 3.

Nello specifico le quote detraibili sono le seguenti:

 

  • 50% per gli interventi strutturali che non portano a un miglioramento della classe sismica;
  • 70% per gli interventi che portano alla riduzione della pericolosità sismica di una classe;
  • 75% per gli interventi antisismici effettuati sulle zone comuni degli edifici condominiali che riducono di una classe il rischio sismico;
  • 80% per gli interventi che riducono la pericolosità sismica di due classi;
  • 85% per gli interventi effettuati sulle parti condominiali comuni che riducono di due classi il rischio sismico.

Anche l’Ecobonus è un’agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una quota della spesa effettuata, in questo caso per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. 

Per tutto il 2018 passano al 50% le detrazioni per interventi relativi all’installazione di serramenti prestanti e schermature solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di classe A o superiore o con impianti a biomassa.

Le detrazioni del 65% sono applicabili invece a interventi di riqualificazione globale o relativi alle strutture opache, l’installazione di un impianto solare termico, l’aggiunta di sistemi di termoregolazione ad interventi di sostituzione del generatore di calore con una caldaia a condensazione e l’installazione di sistemi ibridi (pompa di calore e caldaia a condensazione) o di generatori d’aria calda a condensazione.

Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica in edifici condominiali le percentuali di spesa detraibili sono più elevate, inoltre la detrazione si può applicare a spese sostenute fino a dicembre 2021.

Infine, è prevista la cumulabilità di Ecobonus e Sismabonus esclusivamente per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali siti nelle zone ad alto rischio sismico che prevedono contemporaneamente la riduzione del rischio sismico e l’efficientamento energetico. In questo caso le quote detraibili raggiungono l’80% se la pericolosità sismica diminuisce di una classe, si arriva invece all’85% in caso di riduzione del rischio sismico di due classi.