Certificato di Prevenzione Incendi: quando è obbligatorio


Certificato di Prevenzione Incendi

Il certificato di prevenzione incendi (CPI) è il documento che certifica la conformità del fabbricato alle norme antincendio, viene rilasciato dai Vigili del Fuoco e non è obbligatorio per tutti gli edifici, ma solo per quelli previsti dalla legge, elencati nell’Allegato 1 nel D.PR. n. 151 del 1 agosto 2011.

Il 2 aprile 2017, è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Interno 21/02/2017 che ha aggiornato la normativa antincendio ed ha esteso l’obbligo ad alcuni edifici che fino allo scorso anno non dovevano richiedere il CPI, fra questi anche alcuni condomini.

E’ bene ricordare che anche gli immobili non soggetti all’obbligo devono rispettare la normativa, e in caso di incendio, la responsabilità di mancato adeguamento è del proprietario o dell’Amministratore di condominio.

 

Edifici obbligati

La normativa divide gli edifici in 3 categorie: A, B e C. Mentre gli edifici delle categorie A e B (a basso e medio rischio) sono soggetti a controlli a campione, quelli della categoria C (ad alto rischio) sono obbligati a richiedere il CPI previo sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco.

Sono compresi nella classe C anche i condomini con:

impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenza superiore a 116 kW (come alcune centrali termiche e/o caldaie, generatori di calore, condominiali a servizio di impianti di riscaldamento centralizzato)
autorimesse con una superficie complessiva coperta superiore a 300 m2
altezza antincendio superiore a 24 m
Vediamo in quali casi gli edifici obbligati dalla legge devono rinnovare il CPI.

 

Il CPI va rinnovato ogni 5 anni

Il certificato di prevenzione incendi ha una validità di 5 anni. Scaduto questo termine va rinnovato.

Chi non lo fa può incorrere in pesanti sanzioni: arresto fino ad un anno o ammenda da 258 euro a 2582 euro.

 

Il Certificato va rinnovato anche quando l’edificio subisce delle modifiche

Il CPI certifica che l’edificio è conforme alla normativa antincendio sia perché rispetta le norme edilizie per la prevenzione degli incendi, sia perché i locali dell’edificio hanno i requisiti di sicurezza necessari a proteggere le persone e le cose, nel caso in cui scoppi un incendio (estintori, maniglioni antipanico, scale antincendio…).

Quando l’edificio subisce modifiche strutturali, nelle lavorazioni, o di destinazione dei locali, o quando vengono cambiate le sostanze pericolose che vi sono depositate, è necessario che i Vigili del Fuoco verifichino che sia tutto in regola e se così, rilasciano il CPI.

Perciò il certificato deve essere rinnovato quando:

vengono modificate lavorazioni o strutture
i locali vengono destinati ad un altro uso
ci sono variazioni nel tipo e nella quantità di sostanze pericolose depositate nell’edificio
cambiano le condizioni di sicurezza dell’edificio, anche se c’è già stato un accertamento da parte dei Vigili del Fuoco.

 

CPI e SCIA

In alcuni casi, per ottenere il certificato di prevenzione incendi, è necessaria anche la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Questa eventualità si verifica se gli interventi edili per l’adeguamento alla normativa antincendio sono particolarmente rilevanti, per esempio in caso di installazione di scale antincendio e modifiche strutturali all’edificio.

 


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